Limiti utilizzo del credito d’imposta da locazione ceduto dal gestore attività ricettiva ed acquisito dal cessionario.

Un chiarimento alla CC International Consulting Srl dal nostro consulente, il commercialista Dott. Fabrizio Gritta, sulla scadenza dell’utilizzo del credito da parte del cessionario.

Il bonus affitto riconosciuto ai titolari di partita IVA prima dal Decreto Cura Italia e poi dal Decreto Rilancio potrà essere ceduto a terzi, banche comprese. Sarà tramite l’area riservata del sito delle Entrate che il contribuente potrà effettuare direttamente la comunicazione per la cessione del bonus affitto. L’esercizio dell’opzione per la cessione del credito relativo al bonus affitti spettante può essere effettuata dal 13 luglio al 31 dicembre 2021.

Il cessionario del credito potrà utilizzare la somma secondo le stesse regole già previste per il soggetto beneficiario. Per la compensazione tramite modello F24 resta l’obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La compensazione sarà in ogni caso ammessa dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione, previa accettazione da parte del cessionario del credito, che dovrà essere effettuata sempre tramite l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Da tenere a mente la scadenza per l’uso dei crediti: il cessionario avrà tempo entro la fine dell’anno, pena la perdita della somma non utilizzata. In alternativa all’utilizzo diretto, ed entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti.

Al riguardo, riportiamo l’articolo 122 comma 3 DL 34/2020
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3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n. 241. Il credito d’imposta e’ usufruito dal cessionario con le  stesse modalità’ con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La  quota  di  credito  non  utilizzata  nell’anno  non  può’  essere utilizzata negli anni successivi,  e  non  può  essere  richiesta  a rimborso. Non si applicano i limiti  di  cui  all’articolo  34  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo  1,  comma  53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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