Una sintesi richiesta dalla CC International Consulting Srl al nostro consulente, il commercialista Dott. Fabrizio Gritta.
INTRODUZIONE
Per fronteggiare le conseguenze economiche / finanziarie determinate dal protrarsi dell’emergenza COVID-19, sono state introdotte specifiche misure di sostegno per famiglie / lavoratori / imprese.
Tra gli interventi adottati, il Legislatore:
- – con l’art. 65, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” ha previsto un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa nella misura del 60% del canone di locazione del mese di marzo 2020. Tale beneficio (c.d. “bonus negozi e botteghe”) è riconosciuto soltanto se l’immobile utilizzato per l’attività rientra nella categoria catastale C/1;
- – con l’art. 28, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto un ulteriore credito d’imposta riferito ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, con una portata più ampia rispetto al beneficio di cui al citato art. 65.
In particolare, tale agevolazione:
- – è riconosciuta anche a favore di lavoratori autonomi e enti non commerciali;
- – è usufruibile anche per gli immobili di categoria catastale diversa dalla C/1;
- – riguarda i canoni di locazione dei mesi di marzo / aprile / maggio 2020 (aprile / maggio / giugno per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).
Recentemente, l’Agenzia delle Entrate:
- – con la Circolare 6.6.2020, n.14/E ha fornito una serie di chiarimenti in merito al bonus di cui al citato art. 28, di seguito esaminati;
- – con la Risoluzione 6.6.2020, n. 32/E ha istituito lo specifico codice tributo (“6920”) da indicare nel mod. F24 per l’utilizzo in compensazione del credito.
IL LIMITE DI FATTURATO
Il beneficio in esame è riconosciuto ai soggetti con:
- – ricavi / compensi 2019 non superiori a € 5 milioni (ad eccezione delle strutture alberghiere / agrituristiche);
- – una riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019 (si rammenta che tale requisito non riguarda l’attività istituzionale degli enti commerciali).
Per verificare la riduzione di fatturato l’Agenzia richiama quanto chiarito nella Circolare 13.4.2020, n. 9/E, ossia che vanno considerate le operazioni effettuate nei mesi di marzo / aprile / maggio fatturate / certificate, che hanno partecipato alla liquidazione periodica dei mesi di:
- – marzo 2019 (rispetto a marzo 2020);
- – aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020);
- – maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020);
compresi i corrispettivi delle operazioni effettuate nei predetti mesi non rilevanti ai fini IVA.
QUANDO USARE IL CREDITO
Nella Circolare n. 14/E in esame l’Agenzia specifica inoltre che:
- – in caso di pagamento anticipato dei canoni, è necessario individuare le rate relative ai mesi per i quali è possibile fruire del beneficio “parametrandole alla durata complessiva del contratto”;
- – in caso di riduzione dei canoni derivante dalla modifica del contratto in essere a seguito dell’emergenza COVID-19, il bonus va determinato sulla base di quanto effettivamente pagato;
- – il locatario può cedere il credito d’imposta al locatore a titolo di pagamento del canone di locazione. In tal caso:
- – il versamento del canone è considerato effettuato al momento di efficacia della cessione;
- – il locatario è tenuto al versamento della differenza tra il canone di locazione dovuto e il bonus ceduto
Per maggiori informazioni oppure se necessiti di assistenza, contattaci su www.ccinternationalconsulting.com