Illegittimi Rimborsi operati da Booking.com e altre O.T.A., come difendersi

Come reagire a Booking.com e le altre OTA se non rispettano la possibilità di rimborsare con Voucher i clienti che hanno non potuto usufruire della prestazione.

Abbiamo chiesto un parere ad un team di esperti avvocati, Ugo Greatti, Gregorio Troilo e Roberto Loiacono, consulenti della CC International Consulting Srl che hanno una decennale esperienza specifica di assistenza legale alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Molte strutture ricettive si sono affidate a Booking.com o altre O.T.A. (Online Travel Agencies) per la prenotazione e la vendita di soggiorni nelle proprie strutture. Tali agenzie online in questo frangente di crisi, causata dall’emergenza Covid 19, stanno, però, adottando comportamenti che confliggono apertamente con gli interessi dei gestori.

Le strutture ricettive sono state negativamente interessate dalla legislazione emergenziale. L’extraalberghiero ha dovuto addirittura sospendere la propria attività ed il DPCM 26 aprile 2020 ne ha imposto ulteriormente la chiusura. Mentre le strutture alberghiere, già ritenute di pubblico interesse, hanno potuto scegliere di continuare la propria attività ma con grande difficoltà e senza clienti.

Con la legge del 24.4.2020 n. 27 che ha convertito il Dl. 17.3.2020 n. 18, è stato introdotto l’art. 88bis con la finalità di fare chiarezza nei rapporti tra operatori turistici e clienti. Per quanto riguarda le strutture ricettive, la norma in parola ha stabilito la possibilità di sostituire il rimborso di quanto pagato dal cliente, che non ha potuto usufruire della prestazione, con un voucher. In tal modo le strutture possono fare fronte alla contingenza economica anche attraverso la liquidità rappresentata dagli anticipi dei propri clienti.
Il voucher è un vero e proprio riconoscimento di un credito nei confronti dei clienti che avevano prenotato soggiorni, direttamente o tramite agenzia di viaggio o portale di prenotazioni, e che non ne hanno potuto usufruire a causa delle disposizioni normative intervenute.

Se il legislatore sta tentando di aiutare gli operatori del settore, tale aiuto rischia di essere vanificato dal comportamento di Booking.com e delle altre OTA.

Infatti, tali operatori stanno attuando una politica indiscriminata di rimborsi ai clienti senza alcun preventivo accordo con le strutture e in totale spregio delle norme emanate. Effetto diretto di tale comportamento è l’addebito via rid di fatture extra commissioni oppure contestazioni su transazioni pos dei rimborsi così effettuati dalle OTA.

La strategia che ci è stata consigliata è quella di inviare una diffida alle OTA affinché cessino dal comportamento che di fatto impedisce l’emissione del voucher oppure ne annulla l’efficacia quando già emesso, per poi valutare caso per caso come affrontare la situazione qualora tali comportamenti non dovessero cessare.

Mettiamo a disposizione il testo della bozza di diffida nel seguente link, così come elaborato per noi dai legali, da inviare a tutte le OTA che stanno effettuando rimborsi senza prima consultare i gestori delle strutture ricettive:

https://ccinternationalconsulting.com/wp-content/uploads/2020/05/diffida.docx

Per maggiori informazioni oppure se necessiti di assistenza, contattaci su www.ccinternationalconsulting.com